domenica 8 febbraio 2015

Regolamento beni comuni urbani. CAPO I - Disposizioni generali


La Consulta della Cultura il 29/01/2015 ha protocollato e messo a disposizione del Consiglio Comunale il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani della città di Sciacca". Questo documento si propone di creare regole, condivise e trasparenti, per la collaborazione tra cittadini, amministratori e Comune. 

Nelle prossime settimane approfondiremo l'argomento pubblicando e diffondendo tutti i IX Capi che compongono il regolamento. Auspichiamo la più ampia collaborazione e condivisione da parte di tutti.


In questo post vi proponiamo la lettura del CAPO I che riscrive il rapporto tra cittadino e Amministrazione partendo proprio dal principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella legge di revisione costituzionale del 2001.

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma).  

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
b) Comune o Amministrazione: il Comune di Sciacca nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.
f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
h) Interventi di valorizzazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
l) Sito del Comune: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
m) Medium civico: il canale di comunicazione per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di proposte avanzate dall’Amministrazione e dai cittadini.

Art. 3 - (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
i) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 4 - (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7. Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 5 - (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
i) l’affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza delle clausole del patto;
l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 6 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la valorizzazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione di spazi pubblici e di edifici.

Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al Sito del Comune.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi rigenerativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli spazi pubblici allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

martedì 3 febbraio 2015

cultura


due punti:

a cura di Sandra Tornetta

cultura: dal latino colere, coltivare, abitare, praticare. L’utilizzo spesso spropositato ed incoerente del termine deriva probabilmente dalla sua natura polisemica. Infatti, è all'interno della stessa radice latina che si possono ritrovare tutte quelle varianti di significato che rendono la parola “cultura” ora un orpello estetico utilizzato in conversazioni dai toni volutamente elevati, ora un vessillo politico per veicolare atteggiamenti populisti e mistificatori. L’eterno dibattito, che ancora oggi anima i salotti di una certa intellighenzia, è quello tra cultura “alta” e cultura “popolare”. La prima, solitamente relegata ad un uso esclusivo e settario di esperti ed amatori, si manifesta attraverso opere la cui aura artistica tocca nel profondo, riesce a smuovere le viscere degli individui che ne fruiscono i benefici effetti  liberatori anche dopo secoli. La seconda boccheggia, sprofondata nel luogo comune dell’appiattimento mediatico da cinepanettoni.
Per fortuna, però, non vige sempre la dura regola del tertium non datur e una via alternativa che riesca a coniugare il furòr di popolo con il fùror dell’artista, esiste. Si pensi al jazz, genere musicale considerato tra i più dotti del secolo scorso, che nasce all’interno dei bordelli di New Orleans proprio come espressione della cultura popolare afroamericana.
Keith Haring (1987) - Untitled
La storia, dunque, ci insegna che l’uomo è in grado sia di esprimere che di decodificare messaggi alti e profondi al contempo, senza avere alcun bisogno di mediatori che gli permettano di coglierne i significati. Chi sostiene il contrario afferma che le masse abbiano bisogno di essere guidate, perché da sole non saprebbero che direzione prendere. Non a caso, i sistemi totalitari hanno utilizzato proprio l’esperienza estetica associata al termine “cultura popolare” per coinvolgere la folla, indebolirne i bisogni intellettuali  e creare il consenso.