La Consulta della Cultura il
29/01/2015 ha protocollato e messo a disposizione del Consiglio Comunale il
"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani della città di Sciacca".
Questo documento si propone di creare regole, condivise e trasparenti, per la
collaborazione tra cittadini, amministratori e Comune.
Nelle prossime settimane
approfondiremo l'argomento pubblicando e diffondendo tutti i IX Capi che
compongono il regolamento. Auspichiamo la più ampia collaborazione e
condivisione da parte di tutti.
In questo post vi proponiamo
la lettura del CAPO I che riscrive il rapporto tra cittadino e Amministrazione partendo proprio dal principio
di sussidiarietà orizzontale introdotto
nella legge di revisione costituzionale del 2001.
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, ultimo comma).
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di
applicazione)
1.
Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e
dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con
l'Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
2.
Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la
cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o
risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3.
La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione
di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4.
Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le
previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici
economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art.
12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 2 - (Definizioni)
1.
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a)
Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i
cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e
deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e
collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art.
118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la
responsabilità della loro cura o valorizzazione al fine di migliorarne la
fruizione collettiva.
b)
Comune o Amministrazione: il Comune di Sciacca nelle sue
diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
c)
Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o
comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a
vocazione sociale, che si attivano per la cura e valorizzazione dei beni comuni
urbani ai sensi del presente Regolamento.
d)
Proposta di collaborazione: la manifestazione di
interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura
o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea
oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
e)
Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale
Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o
valorizzazione dei beni comuni urbani.
f)
Interventi di cura: interventi volti alla protezione,
conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e
migliorare la loro fruibilità e qualità.
g)
Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani
svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di
continuità e di inclusività.
h)
Interventi di valorizzazione: interventi di
recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite
metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed
ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento
della qualità della vita nella città.
i)
Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e
altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati
ad uso pubblico.
l)
Sito del Comune: lo spazio su internet per la pubblicazione di
informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la
partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
m) Medium civico: il canale di
comunicazione per la raccolta, la valutazione, la votazione e il commento di
proposte avanzate dall’Amministrazione e dai cittadini.
Art. 3 - (Principi generali)
1.
La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori
e principi generali:
a)
Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in
materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i
cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e
presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento
di finalità di interesse generale.
b)
Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la
massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte
pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei
risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza
lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i
cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati
ottenuti.
c)
Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la
responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella
relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione
risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e
misurabili.
d)
Inclusività e apertura: gli interventi di cura e
valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire
che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle
attività.
e)
Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della
discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con
i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini
conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
f)
Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive
esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti
amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la
proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
g)
Adeguatezza e differenziazione: le forme di
collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura
e valorizzazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del
tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere
esso è funzionale.
h)
Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione
con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è
previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità
nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica
pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e
certezza.
i)
Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma
iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne
l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
Art. 4 - (I cittadini attivi)
1.
L'intervento di cura e di valorizzazione dei beni comuni urbani, inteso quale
concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e
strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza
necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2.
I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di valorizzazione dei
beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la
propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3.
Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le
persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del
presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione
sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e valorizzazione dei
beni comuni.
4.
L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente
Regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della
volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di
cura e valorizzazione dei beni comuni.
5.
I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento
riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i
cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse
generale.
6.
Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura
o valorizzazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno
nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale
misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità
previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
7.
Gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani possono
costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani
a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.
Art. 5 - (Patto di collaborazione)
1.
Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi
concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli
interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni.
2.
Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli
interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto
riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione
presenta, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che
la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
b) la durata della
collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della
stessa;
c) le modalità di
azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed
i limiti di intervento;
d) le modalità di
fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
e) le conseguenze di
eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi
di cura e valorizzazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture
assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli
artt. 21 e 22 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o
ridurre le interferenze con altre attività;
f) le garanzie a
copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale
o difforme realizzazione degli interventi concordati;
g) le forme di
sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore
aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
h) le misure di
pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di
monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse
utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra
cittadini e Amministrazione;
i) l’affiancamento
del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento
della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere
durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza
delle clausole del patto;
l) le cause di
esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o
delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della
collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati
agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro
effetto rilevante;
m) le modalità per
l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3.
Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio
rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione
dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di
eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca
diritti di esclusiva sul bene comune urbano.
Art. 6 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli
edifici)
1.
La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di
intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in
particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione
condivisa e la valorizzazione.
2.
I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o
continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli
edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai
cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
- integrare o
migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità
e la qualità degli spazi;
- assicurare la
fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali
di manutenzione.
3.
Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di valorizzazione
di spazi pubblici e di edifici.
Art. 7 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei
servizi collaborativi)
1.
Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse
risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni
sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di
collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con
particolare riferimento al Sito del Comune.
2.
Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi
collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi
pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il
Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio
nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione
di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi rigenerativi di
beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3.
Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la
nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo
sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4.
Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una
risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente
articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di
progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.
Art. 8 - (Promozione della creatività urbana)
1.
Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione
artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle
aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio,
per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2.
Per il perseguimento di tale finalità il Comune può riservare una quota degli
spazi pubblici allo svolgimento di attività volte alla promozione della
creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3.
Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione
temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una
destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi
temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la
creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
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